
CODICE DEL CONSUMO
In seguito alle modifiche introdotte dal DLgs. 206/2005 (Codice del Consumo) in materia di Garanzia sui Beni di Consumo, ConformGest Spa, con il seguente manuale, intende offrire ai propri Clienti Concessionari/Venditori di Automobili Usate una guida Operativa per una corretta applicazione della legge, al fine di tutelare il loro operato e per evitare soprattutto rischi di esborsi successivi alla vendita, pur mantenendo la massima soddisfazione della propria clientela.
IL CONCETTO DI GARANZIA
Il Concetto di Garanzia viene comunemente associato al concetto di "riparazione di ciò che si rompe", mentre il DLgs. 206/2005 prevede la GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ.
Ciò significa che il venditore GARANTISCE che l'auto venduta sia conforme alla descrizione contenuta nel contratto.
RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. La garanzia legale di conformità, infatti, obbliga il Venditore a consegnare il veicolo CONFORME a quanto dichiarato e descritto nel contratto di vendita.
Non vi è difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto, il consumatore, era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza.
Il Codice del Consumo prevede che il venditore sia responsabile quando il difetto di conformità si manifesti nei due anni successivi alla vendita. È però possibile, solo nel caso di beni usati, limitare contrattualmente la durata della responsabilità ad un periodo di tempo che in ogni caso non può essere inferiore ad un anno. Ne deriva che le parti possono contrattualmente stabilire che la durata della garanzia legale sia di 1 anno invece di 2.
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E STATO D'USO DEL VEICOLO USATO
Diventa fondamentale, al fine di tutelare i diritti di ambedue le parti contraenti, che il Concessionario/Venditore compili un CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL VEICOLO, dove sia illustrato lo STATO D'USO ed evidenziati gli eventuali difetti, nonché dettagliatamente elencati gli equipaggiamenti e tutti i documenti in dotazione.
DIRITTI DEL CONSUMATORE E CLAUSOLE VESSATORIE
La garanzia legale è un diritto irrinunciabile del consumatore, il quale non può rinunciarvi in alcun modo. Si tenga inoltre presente che le clausole vessatorie che limitano i diritti del consumatore e che violano le norme del Codice del Consumo, se impugnate dal consumatore, devono considerarsi nulle, pur non comportando la nullità dell'intero contratto che resta, invece, valido per le restanti condizioni.
Ne consegue che, in caso di impugnazione, il Venditore è tenuto a rispettare il contratto e ad applicare le norme dettate dal Codice del Consumo anziché quanto previsto dalla clausole vessatorie impugnate dal consumatore.
ATTENZIONE ALL'ARTICOLO 36
L'art. 36 del Codice del Consumo introduce, inoltre, una maggiore tutela del consumatore dal momento che debbono essere considerate nulle anche le clausole che, quantunque oggetto di trattativa tra venditore e consumatore, abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità del venditore in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del venditore;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del venditore in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del venditore;
c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non hanno avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
GARANZIA CONVENZIONALE ULTERIORE
È inoltre possibile pattuire contrattualmente un “ulteriore garanzi” che preveda una copertura più ampia rispetto alla garanzia legale e che, in ogni caso, non è alternativa ad essa ma cumulativa (cfr Certificato di Garanzia Convenzionale).
LA GARANZIA CONVENZIONALE ULTERIORE NON LIMITA LA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ, MA BENSÌ LA PUO SOLO AMPLIARE, CREANDO UN' ASPETTATIVA ULTERIORE.
DIFETTO DI CONFORMITÀ
È importantissimo sottolineare che non tutti i difetti del veicolo sono da considerarsi difetti di conformità. Si considera difetto di conformità qualsiasi elemento di difformità dal contratto di vendita.
Non vi è difetto di conformità, quindi, se al momento della stipula del contratto il venditore fornisce una dettagliata illustrazione delle caratteristiche ed evidenziazioni dei difetti del veicolo.
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione.
Qualora l'eliminazione del difetto fosse impraticabile il Venditore può rimborsare il prezzo corrispondente al minor valore che il veicolo avrebbe avuto se il difetto fosse stato noto prima della vendita.
Il CONSUMATORE può altresì chiedere la risoluzione del contratto.
COSTI CONSEGUENZIALI AI DIFETTI DI CONFORMITÀ
Tali costi possono comprendere il traino del veicolo, l'intervento del carro attrezzi, le spese di rientro, la perdita dell'anticipo delle vacanze e quant'altro; l'interpretazione della legge li vede rientrare a pieno titolo nel costo del difetto, ed in quanto tali dovranno essere rimborsati dal venditore a titolo di RISARCIMENTO DANNI INDIRETTI.
TERMINI
- Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 MESI dalla consegna del bene esistessero già in tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto (ad esempio per le componenti elettroniche).
- In ogni caso il consumatore ha l'onere di denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta dello stesso, pena la decadenza dall'azione.
- Nei primi 6 mesi di Garanzia Legale l'onere della prova dell'eventuale Difetto di Conformità ricade sul Concessionario/Venditore, il quale dovrà dimostrare che il Difetto non rientra nella sfera della non Conformità Contrattuale.
- Dopo i 6 mesi invece l'onere di provare il Difetto di Conformità ricade sul Consumatore, che a sua volta dovrà dimostrare che tale difetto fosse già esistente alla data della consegna del veicolo.
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